
Cosa dice la
LEGGE?
Con la liberalizzazione del mercato italiano dell’oro e l’abolizione dell’IVA, introdotti dalla Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 i privati hanno avuto libero accesso all’acquisto di lingotti da investimento, fino a quel momento preclusi al grande pubblico.
La compravendita e il possesso d’oro greggio da investimento in Italia è regolamentata dalla Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, che adegua la legislazione nazionale alle direttive dettate dall’Unione Europea (nello specifico la Dalla Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998) che permette ai residenti di comprare e vendere oro grezzo da investimento esente da IVA.
La legge 7/2000 abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio italiano dei cambi, in vigore già dal 1945, permettendo ai residenti in Italia di comprare e vendere oro greggio da investimento. Fino a quel momento era permesso ai residenti l’acquisto d’oro greggio destinato alla lavorazione e per uso industriale, e l’acquisto e la rivendita di oro greggio all’estero (D.P.R. 148/1988; Legge 599/1986).
La Legge n. 7 del 17 Gennaio del 2000, cita che quando si acquista o si vende oro per un ammontare superiore a 20 milioni di lire, è obbligatorio sottoscrivere una dichiarazione sulĺ’operazione e comunicarla all ́UIF. Quindi se gli acquisti d ́oro all ́estero non superano i 20 milioni di lire, e se questi acquisti sono contratti che si configurano come singoli e separati fra loro, non vi è obbligo di fare la dichiarazione prevista dalla L.n. 7 del 17 Gennaio del 2000.
Acquisti spezzati:
Se invece vengono fatti degli acquisti “spezzati” (ognuno come contratto singolo e separato dagli altri), senza mai superare la soglia indicata dalla legge, non vi è obbligo d’effettuare alcuna dichiarazione!
Pertanto se gli acquisti d’oro all’estero non superano i 10.329 euro, e se questi acquisti sono contratti che si configurano come singoli e separati fra loro, non vi è obbligo di fare la dichiarazione prevista dalla L. n. 7 del 17 Gennaio del 2000.
In GIG-OS facciamo ordini singoli da 7.000 euro, quindi non soggetti a tale dichiarazione.
PER APPROFONDIMENTI:
Il Network Marketing in Italia è regolamentato da una Legge del 17 Agosto 2005, Legge 173/2005.
E dal punto di vista FISCALE?
La compravendita e il possesso d’Oro da investimento, (cioè Oro di purezza pari o superiore a 995 millesimi e GIG-OS certifica il 99,9%) in Italia è regolamentata dalla Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, che adegua la legislazione nazionale alle direttive dettate dall’UE (nello specifico la Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998) che permette ai residenti di comprare Oro grezzo da investimento,
ESENTE DA IVA.
Ma se rivendendolo genero un guadagno?
Il sito dell’Agenzia delle entrate indica comunque come dichiarare le plusvalenze di natura finanziaria nelle quali rientra il guadagno prodotto dagli investimenti in oro ( quadro RT ).
La vendita di Oro da parte di persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”) in base alla lettera c-ter, articolo 67, Tuir.
Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo o il valore di acquisto dell’oro ceduto.
Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione (articolo 68, comma 7, lettera d del Tuir).
Al momento della redazione delle presenti note, sulla plusvalenza eventualmente realizzata è dovuta una imposta sostitutiva in misura pari al 26,00% (ventisei percento), che si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene incassato il corrispettivo.
Un semplice esempio, di seguito riportato, permette di meglio comprendere la fiscalità delle plusvalenze generate da oro fisico da investimento.
CRITERIO GENERALE
A) Costo di acquisto documentato € 35.000
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile = B)-A) € 15.000
Imposta dovuta 26% di C) € 3.900
CRITERIO IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO
A) Costo di acquisto documentato n.d.
B) Corrispettivo da cessione € 50.000
C) Plusvalenza tassabile 25% di B) € 12.500
Imposta dovuta 26% di C) € 3.250
Il predetto trattamento fiscale si riferisce ai soggetti residenti in Italia non in regime di impresa (“investitori privati”).
APPROFONDIMENTI
Il cosiddetto “oro da investimento”, cioè oro con purezza di almeno 995 millesimi ( quello GIG-OS è 999,9 millesimi) è ESENTE DA IVA ( art. 10 del DPR 633/1972 . “Operazioni esenti dall’Imposta”)
http://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?IdNews=2650
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